Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Locazione finanziaria

La nuova formulazione dell'art. 160-bis prevede espressamente la partecipazione alla gara per l'affidamente di una locazione finanziaria dei seguenti soggetti: 1) solo soggetto finanziatore; 2) ATI tra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore; 3) contraente generale. Si chiede: a) si devono intendere superate le problematiche sollevate in passato in merito alla possibilità che banche e intermediari finanziari potessero assumersi rischi cd. atipici quali quelli inerenti la costruzione di un'opera pubblica? b)il soggetto finanziatore, per partecipare da solo alla gara, deve fare riferimento all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006? c)quanto sopra comporta che il contratto da stipulare sarà necessariamente unico, tra stazione appaltante e aggiudicatario (sia esso un solo soggetto finanziatore oppure un'ATI tra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore o ancora un contraente generale) con conseguente abbandono della prassi di stipulare, in caso di ATI, due distinti contratti, uno di locazione finanziaria tra stazione appaltante e soggetto finanziatore e uno di appalto di lavori tra stazione appaltante e soggetto realizzatore?

Il Comune intende affidare la fornitura ed installazione, in leasing operativo della durata di anni 10, di un sistema di telegestione a risparmio energetico su alcuni impianti di illuminazione pubblica. Il valore della fornitura è pari a € 193.000 IVA esclusa, mentre la rata annuale di leasing operativo non può essere superiore a € 29.300 IVA esclusa. Al fine di calcolare il valore stimato dell'appalto da mettere a gara e conseguentemente, determinare se si tratta di contratto a rilevanza comunitaria o sottosoglia, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006, si chiede se si debba considerare l'importo della fornitura di € 193.000 oppure l'importo complessivo del leasing di € 293.000 (somma delle dieci rate annuali di leasing). Grazie Cordiali saluti